L’inafferrabile questione degli odori

Quando parliamo di odore, bisogna anzitutto metterci d’accordo: di cosa stiamo parlando?

Della percezione sensoriale che il dizionario della lingua italiana (rif. Treccani) definisce come “la sensazione specifica dell’organo dell’olfatto, diversa a seconda delle sostanze da cui è provocata” e che, di per sé, riconduce (insieme agli altri 4 sensi) alla sfera delle peculiari e preziose capacità di esplorazione e conoscenza dell’ambiente circostante?

Oppure parliamo di un fenomeno di contaminazione dell’aria che respiriamo, un fenomeno che provoca fastidio, se non disagio (psicologico e fisico), e che richiama l’esposizione a sostanze indesiderate, forse anche pericolose per la salute? Qui si apre il delicato campo del confronto, e della correlazione, tra i rischi sanitari ed ambientali e le soglie olfattive.

O magari parliamo di una grandezza misurabile, che le moderne metodiche analitiche esprimono in unità odorimetriche (u.o.) e che, per dirla semplicemente, quantifica lo scostamento assoluto rispetto al livello di “odore zero”, non importa se nel bene (buon odore) o nel male (cattivo odore)? Che poi il buono e il cattivo scivolano inevitabilmente nel complesso mondo della soggettività, in cui ognuno può aver ragione e pertanto nessuno ha definitivamente ragione, né torto.

È importante capire anzitutto ci cosa stiamo parlando, perché da lì partono percorsi completamente diversi, che possono fermarsi ad una chiacchierata amichevole ma possono anche varcare le soglie dei tribunali.

Cosa dice la legge? A dire il vero poco o nulla, fino a poco tempo fa almeno. Eppure, come spesso accade, pur in mancanza di regole specifiche e compiute, c’è già giurisprudenza. Come dire: se manca la legge, la fa il giudice, caso per caso.

Dicono gli esperti che un avvocato per collocare penalmente il problema odore sia costretto a risalire fino al 1930, anno in cui compariva il Codice Penale e, all’art. 674, il GETTO PERICOLOSO DI COSE (Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito…). In sede penale bisogna quindi accertare che vi sia un getto, e con esso un soggetto “gettatore”, e che nel contempo vi sia un pericolo (per la salute? per l’ambiente? per il comfort psico-fisico del ricettore?). In ambito di Codice Civile invece gli odori finiscono verso l’art. 844, che parla di IMMISSIONI e di NORMALE TOLLERABILITÀ (Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi).

Ed ecco che, senza tanto clamore, il 19 dicembre 2017 il quadro normativo sembra timidamente iniziare a muoversi. Per la prima volta la questione odori entra nel D.Lgs. 152/06, il cosiddetto Testo Unico Ambientale, trovando una sua collocazione ed una sua prima (blanda) dignità nell’ambito della parte V, che parla di QUALITÀ DELL’ARIA. Il neonato art. 272-bis tratta così le EMISSIONI ODORIGENE: La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti (…). Tali misure possono anche includere (…): a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento; c) procedure volte a definire (…) criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire (…) portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

Torniamo alla domanda iniziale e, alla luce di questa new entry normativa, proviamo a tirare le somme, parziali e provvisorie, almeno dal punto di vista di uno STABILIMENTO. Bisogna anzitutto chiedersi se i propri impianti e le proprie attività rilasciano, in qualche circostanza, emissioni odorigene. Non importa se lo fanno da decenni: chiediamocelo ora. Se sì, bisogna verificare che le sorgenti e gli inquinanti caratteristici, compresi quelli odorigeni appunto, siano autorizzati come emissioni in atmosfera e che le prescrizioni autorizzative siano regolarmente monitorate e rispettate (tra cui il rispetto dei valori limite in uscita).

A questo punto, in attesa di sviluppi normativi ed autorizzativi e fatta salva la gestione (forzata) di eventuali casi di lamentele/segnalazioni dal territorio, si possono mettere le mani avanti, cioè:

  • cercare se esistono, per le nostre sostanze odorigene, riferimenti attendibili sulla qualità dell’aria a fini sanitari e confrontarli con le concentrazioni di inquinanti nelle proprie emissioni in atmosfera;
  • individuare ed adottare le migliori tecnologie disponibili per l’abbattimento delle sostanze odorigene, e laddove non sia possibile, documentare le valutazioni e le decisioni del caso;
  • per casi critici completare il quadro conoscitivo con simulazioni di dispersione tramite campionamenti in sito e modelli di ricaduta, che descrivano le concentrazioni di inquinanti a cui sono potenzialmente esposte le zone circostanti.

Non c’è da aspettarsi che sugli odori e sulla loro tollerabilità arriveremo ad essere tutti d’accordo, né che si riusciranno a trattare in modo oggettivamente distinto i rischi effettivi ed i meri fastidi. Però la materia è in movimento e vari strumenti per affrontarla ci sono già. Ognuno può scegliere se aspettare di ritrovarsi con un problema da risolvere, magari urgentemente, oppure se cogliere qualche opportunità di approfondimento e di prevenzione.

E poi, diciamocelo, davvero servono leggi e codici e simulazioni per sapere se abbiamo effettivamente un’inafferrabile questione di odore di cui occuparci? O magari invece, a “ben fiutare”, i protagonisti, sia gli stabilimenti con i loro processi e i loro impianti sia i cittadini con le loro esigenze e sensibilità, sono già in grado di intuirlo da soli, “a naso”?

Pubblicato da Alberto Vicentin

Dal 1972 (cioè dall'inizio) residente a Brendola, nella provincia vicentina. Ingegnere chimico, consulente ambientale, giornalista pubblicista e... mi piace scrivere (www.spuntidivista.blog)

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